|

|

|
Tu sei qui: Home/Amministrazione
Provinciale/Settori, Servizi e Uffici
online/Motorizzazione
Motorizzazione -
Infrastrutture ferroviarie
Dirigente: Dott. Giuseppe Serafini
Viale della Repubblica, 34
tel. 0736/277933
fax 0736/277917
e-mail: giuseppe.serafinii
AT provincia.ap.it
Servizi e notizie online
|
ALBO
NAZIONALE AUTOTRASPORTATORI DI COSE PER CONTO DI TERZI
Premessa |
|
Il D.M. 161/2005, entrato in vigore il
17/08/2005, ha dato attuazione del D.Lgs 395/2000,
introducendo moltissime novità per quanto concerne l’attività di
autotrasporto merci c/t.
Infatti le ditte che intendono iscriversi all’albo
autotrasportatori merci c/t ai sensi dell’art. 12 L.298/74,
possono scegliere di esercitare tale attività o con veicoli di
massa complessiva a pieno carico non superiore a 1,5 ton,
dimostrando il solo requisito dell’onorabilità art.5 D.Lgs
395/2000, oppure con veicoli di massa complessiva a pieno carico
superiore a 1,5 ton, dimostrando oltre al requisito
dell’onorabilità, art.5 D.Lgs 395/2000, anche il requisito della
capacità professionale e finanziario, art.6, 7 D.Lgs 395/2000.
L’attestazione della capacità finanziaria deve essere rilasciata
esclusivamente da Banche o Istituti di Credito per un importo
minimo di Euro 50.000,00 comprensivo del primo veicolo e di Euro
5.000,00 per ogni veicolo aggiuntivo, specificando le varie
forme tecniche ed il loro relativo importo. L’attestazione della
capacità finanziaria deve avere in calce la data, la firma
leggibile e il timbro del responsabile che ha firmato l’atto.
Inoltre le imprese:
1) di cui all'articolo 1, comma 2 del decreto legislativo n.
395 del 2000, iscritte nell'albo di cui all'articolo 1 della
legge n. 298 del 1974 tra il 1° gennaio 1978 ed il 31
maggio 1987, con il beneficio dell'esenzione prevista
dall'articolo 9 del D.M. 5 novembre 1987, n. 508 del
Ministro dei trasporti, modificato dal D.M. 8 marzo 1988, n.
100 del Ministro dei trasporti, si adeguano ai requisiti di
cui agli articoli 5, 6 e 7 del citato decreto legislativo n.
395 del 2000 entro ventiquattro mesi dall'entrata in vigore
del presente regolamento.
2) di cui all'articolo 1, comma 2 del decreto legislativo n.
395 del 2000, iscritte nell'albo di cui all'articolo 1 della
legge n. 298 del 1974 entro il giorno precedente la data
di entrata in vigore del presente regolamento, con il beneficio
dell'esenzione prevista dall'articolo 1, commi 2 e 3 del D.M.
16 maggio 1991, n. 198 del Ministro dei trasporti, si
adeguano ai requisiti di cui agli articoli 5, 6 e 7 del citato
decreto legislativo n. 395 del 2000 entro quarantotto
mesi dall'entrata in vigore del presente regolamento.
3) Il disposto di cui al comma 2 si applica solo se le imprese
interessate utilizzano esclusivamente i tipi di autoveicolo
rispettivamente contemplati dal citato articolo 1, commi 2 e 3
del decreto ministeriale n. 198 del 1991 del Ministro dei
trasporti.
4) di cui all'articolo 1, commi 2 e 3 del decreto legislativo
n. 395 del 2000 che, ai sensi del decreto ministeriale n.
198 del 1991 e del decreto ministeriale 20 dicembre 1991,
n. 448 entrambi del Ministro dei trasporti, hanno dimostrato
il requisito della capacità finanziaria mediante attestazione
rilasciata da una società finanziaria, si adeguano al requisito
di cui all'articolo 6 del citato decreto legislativo n. 395
del 2000 in occasione della prima verifica effettuata ai
sensi dell'articolo 4.
N.B L’art.19 D.Lgs 395/2000 ha introdotto pesanti sanzioni
amministrative pecuniarie per violazioni degli obblighi di
comunicazione in relazione agli art.10, 11, 12, 13 D.Lgs
citato. |
|
ISCRIZIONE |
|
DOMANDA DI ISCRIZIONE
L'iscrizione
all'Albo nazionale degli autotrasportatori con la relativa
attribuzione del numero di iscrizione è atto propedeutico
all'esercizio dell'attività e condizione necessaria per
l'immatricolazione ad uso terzi dei veicoli.
Quando e dove presentare l'istanza
La regolare domanda deve essere avanzata per la sede
principale, secondaria o unica da:
- ditte individuali: in qualsiasi momento dopo aver
effettuato l’iscrizione nei ruoli delle imposte sui redditi
delle persone fisiche o giuridiche relativamente al reddito
d’impresa o dopo aver presentato la dichiarazione relativamente
a tale reddito;
- società: successivamente all’iscrizione nei ruoli delle
imposte delle persone fisiche o giuridiche relativamente al
reddito d’impresa o dopo aver presentato la dichiarazione
relativamente a tale reddito e all’iscrizione presso la locale
CCIAA nella quale dovrà essere esplicitata, nell'oggetto
sociale, l'attività di autotrasporto di cose per conto terzi.
Le istanze, corredate degli allegati, dovranno essere presentate
agli sportelli dell'amministrazione provinciale di Ascoli Piceno
– Servizio Motorizzazione e infrastrutture ferroviarie –
Apertura Uffici: dal Lunedì al Venerdì dalle ore 10 alle ore 13.
Forma e contenuti della domanda
Per la presentazione della domanda occorre utilizzare
preferibilmente apposita modulistica redatta dall'ente ricevente
sulla scorta dei fac-simile ministeriali.
Le dichiarazioni previste dai fac-simile riguarderanno i
requisiti di onorabilità, capacità professionale, capacità
finanziaria ai sensi dell’art.5, 6, 7, del D.lgs 395/2000
attuato con regolamento D.M. 161/2005.
La documentazione attestante la capacità finanziaria dovrà
essere allegata, unitamente al certificato antimafia o agli atti
idonei che lo sostituiscono.
I cittadini extracomunitari, titolari di imprese
di autotrasporto, che chiedono l'iscrizione all'Albo, se
regolarmente soggiornanti sul territorio nazionale, potranno
avanzare la domanda con le stesse modalità dei cittadini
comunitari.
Esaminata l’istanza e verificati i requisiti di legge e se vi
sono i presupposti per l’iscrizione, l’Ufficio comunicherà a
mezzo posta e direttamente all’interessato la necessità di
produrre l’attestazione in originale, dell'avvenuto versamento
della tassa di concessione governativa, che attualmente ammonta
a euro 168,00 (da effettuarsi sul ccp n. 8003 - tasse CCGG -
Agenzia delle entrate - Ufficio di Roma 2) al fine di procedere
all’iscrizione stessa.
Dopo di che l’ufficio provvederà ad:
- inserire i dati dell'impresa nell'archivio elettronico del
SIIT
- attribuire il numero d'iscrizione
- stampare la delibera
- notificare l’avvenuta iscrizione all’albo autotrasportatori
merci c/t.
In caso di proposta da parte dell’Ufficio del rigetto
dell’istanza, prima di perfezionare con atti l’esito negativo,
il responsabile del procedimento deve comunicare all’istante i
motivi che ostano all’accoglimento della domanda esponendo le
ragioni che portano a tale conclusione, con presupposti in fatto
e in diritto.
Entro il termine di dieci giorni dal ricevimento della
comunicazione di cui sopra, l’istante ha diritto di presentare
per iscritto le sue osservazioni, eventualmente corredata da
documenti.
Nel caso di presentazioni di osservazioni, qualora il
responsabile del procedimento confermi la proposta di diniego
nell’atto negativo corre l’obbligo di integrazione circa le
ragioni del mancato accoglimento delle osservazioni stesse nelle
motivazioni del provvedimento finale e quindi della loro
inaccoglibilità e delle ragioni di tale inaccoglibilità.
In caso di esito negativo, l'ufficio notifica la
decisione, possibilmente a mezzo posta e direttamente; l'impresa
può fare ricorso, entro i seguenti termini perentori, decorrenti
dalla data della notifica:
- 60 giorni: al giudice amministrativo,
- 120 giorni: al Capo dello Stato, mediante ricorso
straordinario per i soli aspetti inerenti la legittimità
dell'atto amministrativo, in alternativa a quello
giurisdizionale.
Ove risultino nella pratica elementi di incompletezza o
incongruenza o dubbi sulla sussistenza dei requisiti di legge,
l'ufficio ha facoltà di sospenderla per un supplemento
d'istruttoria, assegnando all'impresa un termine per
l'integrazione ovvero procedendo autonomamente alle verifiche o
agli approfondimenti del caso. |
|
MODULISTICA |
A
seguito dell’entrata in vigore del Regolamento Comunitario
n.1071/2009 e del Decreto del Ministero dei Trasporti n.291 del
25/11/2011, la modulistica è, attualmente, in fase di
aggiornamento
|
|