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Motorizzazione - Infrastrutture ferroviarie
Dirigente: Dott. Giuseppe Serafini
Viale della Repubblica, 34
tel. 0736/277933
fax 0736/277917
e-mail: giuseppe.serafinii AT provincia.ap.it
                                                                                           
Servizi e notizie online
 

ALBO NAZIONALE AUTOTRASPORTATORI DI COSE PER CONTO DI TERZI

Premessa

Il D.M. 161/2005, entrato in vigore il 17/08/2005, ha dato attuazione del D.Lgs 395/2000, introducendo moltissime novità per quanto concerne l’attività di autotrasporto merci c/t.
Infatti le ditte che intendono iscriversi all’albo autotrasportatori merci c/t ai sensi dell’art. 12 L.298/74, possono scegliere di esercitare tale attività o con veicoli di massa complessiva a pieno carico non superiore a 1,5 ton, dimostrando il solo requisito dell’onorabilità art.5 D.Lgs 395/2000, oppure con veicoli di massa complessiva a pieno carico superiore a 1,5 ton, dimostrando oltre al requisito dell’onorabilità, art.5 D.Lgs 395/2000, anche il requisito della capacità professionale e finanziario, art.6, 7 D.Lgs 395/2000.

L’attestazione della capacità finanziaria deve essere rilasciata esclusivamente da Banche o Istituti di Credito per un importo minimo di Euro 50.000,00 comprensivo del primo veicolo e di Euro 5.000,00 per ogni veicolo aggiuntivo, specificando le varie forme tecniche ed il loro relativo importo. L’attestazione della capacità finanziaria deve avere in calce la data, la firma leggibile e il timbro del responsabile che ha firmato l’atto.

Inoltre le imprese:
1) di cui all'articolo 1, comma 2 del decreto legislativo n. 395 del 2000, iscritte nell'albo di cui all'articolo 1 della legge n. 298 del 1974 tra il 1° gennaio 1978 ed il 31 maggio 1987, con il beneficio dell'esenzione prevista dall'articolo 9 del D.M. 5 novembre 1987, n. 508 del Ministro dei trasporti, modificato dal D.M. 8 marzo 1988, n. 100 del Ministro dei trasporti, si adeguano ai requisiti di cui agli articoli 5, 6 e 7 del citato decreto legislativo n. 395 del 2000 entro ventiquattro mesi dall'entrata in vigore del presente regolamento.

2) di cui all'articolo 1, comma 2 del decreto legislativo n. 395 del 2000, iscritte nell'albo di cui all'articolo 1 della legge n. 298 del 1974 entro il giorno precedente la data di entrata in vigore del presente regolamento, con il beneficio dell'esenzione prevista dall'articolo 1, commi 2 e 3 del D.M. 16 maggio 1991, n. 198 del Ministro dei trasporti, si adeguano ai requisiti di cui agli articoli 5, 6 e 7 del citato decreto legislativo n. 395 del 2000 entro quarantotto mesi dall'entrata in vigore del presente regolamento.

3) Il disposto di cui al comma 2 si applica solo se le imprese interessate utilizzano esclusivamente i tipi di autoveicolo rispettivamente contemplati dal citato articolo 1, commi 2 e 3 del decreto ministeriale n. 198 del 1991 del Ministro dei trasporti.

4) di cui all'articolo 1, commi 2 e 3 del decreto legislativo n. 395 del 2000 che, ai sensi del decreto ministeriale n. 198 del 1991 e del decreto ministeriale 20 dicembre 1991, n. 448 entrambi del Ministro dei trasporti, hanno dimostrato il requisito della capacità finanziaria mediante attestazione rilasciata da una società finanziaria, si adeguano al requisito di cui all'articolo 6 del citato decreto legislativo n. 395 del 2000 in occasione della prima verifica effettuata ai sensi dell'articolo 4.

N.B L’art.19 D.Lgs 395/2000 ha introdotto pesanti sanzioni amministrative pecuniarie per violazioni degli obblighi di comunicazione in relazione agli art.10, 11, 12, 13 D.Lgs  citato.

ISCRIZIONE

DOMANDA DI ISCRIZIONE

L'iscrizione all'Albo nazionale degli autotrasportatori con la relativa attribuzione del numero di iscrizione è atto propedeutico all'esercizio dell'attività e condizione necessaria per l'immatricolazione ad uso terzi dei veicoli.

Quando e dove presentare l'istanza

La regolare domanda deve essere avanzata per la sede principale, secondaria o unica da:

- ditte individuali: in qualsiasi momento dopo aver effettuato l’iscrizione nei ruoli delle imposte sui redditi delle persone fisiche o giuridiche relativamente al reddito d’impresa o dopo aver presentato la dichiarazione relativamente a tale reddito;

- società: successivamente all’iscrizione nei ruoli delle imposte delle persone fisiche o giuridiche relativamente al reddito d’impresa o dopo aver presentato la dichiarazione relativamente a tale reddito e all’iscrizione presso la locale CCIAA nella quale dovrà essere esplicitata, nell'oggetto sociale, l'attività di autotrasporto di cose per conto terzi.

Le istanze, corredate degli allegati, dovranno essere presentate agli sportelli dell'amministrazione provinciale di Ascoli Piceno – Servizio Motorizzazione e infrastrutture ferroviarie – Apertura Uffici: dal Lunedì al Venerdì dalle ore 10 alle ore 13.

Forma e contenuti della domanda

Per la presentazione della domanda occorre utilizzare preferibilmente apposita modulistica redatta dall'ente ricevente sulla scorta dei fac-simile ministeriali.
Le dichiarazioni previste dai fac-simile riguarderanno i requisiti di onorabilità, capacità professionale, capacità finanziaria ai sensi dell’art.5, 6, 7, del D.lgs 395/2000 attuato con regolamento D.M. 161/2005.
La documentazione attestante la capacità finanziaria dovrà essere allegata, unitamente al certificato antimafia o agli atti idonei che lo sostituiscono.

I cittadini extracomunitari, titolari di imprese di autotrasporto, che chiedono l'iscrizione all'Albo, se regolarmente soggiornanti sul territorio nazionale, potranno avanzare la domanda con le stesse modalità dei cittadini comunitari.
Esaminata l’istanza e verificati i requisiti di legge e se vi sono i presupposti per l’iscrizione, l’Ufficio comunicherà a mezzo posta e direttamente all’interessato la necessità di produrre l’attestazione in originale, dell'avvenuto versamento della tassa di concessione governativa, che attualmente ammonta a euro 168,00 (da effettuarsi sul ccp n. 8003 - tasse CCGG - Agenzia delle entrate - Ufficio di Roma 2) al fine di procedere all’iscrizione stessa.
Dopo di che l’ufficio provvederà ad:
- inserire i dati dell'impresa nell'archivio elettronico del SIIT
- attribuire il numero d'iscrizione
- stampare la delibera
- notificare l’avvenuta iscrizione all’albo autotrasportatori merci c/t.

I
n caso di proposta da parte dell’Ufficio del rigetto dell’istanza, prima di perfezionare con atti l’esito negativo, il responsabile del procedimento deve comunicare all’istante i motivi che ostano all’accoglimento della domanda esponendo le ragioni che portano a tale conclusione, con presupposti in fatto e in diritto.
Entro il termine di dieci giorni dal ricevimento della comunicazione di cui sopra, l’istante ha diritto di presentare per iscritto le sue osservazioni, eventualmente corredata da documenti.
Nel caso di presentazioni di osservazioni, qualora il responsabile del procedimento confermi la proposta di diniego nell’atto negativo corre l’obbligo di integrazione circa le ragioni del mancato accoglimento delle osservazioni stesse nelle motivazioni del provvedimento finale e quindi della loro inaccoglibilità e delle ragioni di tale inaccoglibilità.

In caso di esito negativo, l'ufficio notifica la decisione, possibilmente a mezzo posta e direttamente; l'impresa può fare ricorso, entro i seguenti termini perentori, decorrenti dalla data della notifica:
- 60 giorni: al giudice amministrativo,
- 120 giorni: al Capo dello Stato, mediante ricorso straordinario per i soli aspetti inerenti la legittimità dell'atto amministrativo, in alternativa a quello giurisdizionale.
Ove risultino nella pratica elementi di incompletezza o incongruenza o dubbi sulla sussistenza dei requisiti di legge, l'ufficio ha facoltà di sospenderla per un supplemento d'istruttoria, assegnando all'impresa un termine per l'integrazione ovvero procedendo autonomamente alle verifiche o agli approfondimenti del caso.

MODULISTICA

A seguito dell’entrata in vigore del Regolamento Comunitario n.1071/2009 e del Decreto del Ministero dei Trasporti n.291 del 25/11/2011, la modulistica è, attualmente, in fase di aggiornamento